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STATUTO del POPOLO ALONSISTA

STATUTO DEL CLUB:
POPOLO ALONSISTA
TITOLO I
Denominazione - sede
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.
36 e seguenti del Codice Civile e’ costituita, con sede in Genova (GE), Salita degli Angeli n°70, un’associazione operante nei settori ricreativo e culturale che assume la
denominazione di “POPOLO ALONSISTA-THE ITALIAN FERNANDO ALONSO OFFICIAL FANCLUB

TITOLO II
Scopo- Oggetto
ART.2
L’associazione e’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la
cui attività e’ espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali e ricreativi per l’esclusivo soddisfacimento
di interessi collettivi.
ART.3
L’Associazione ha lo scopo di promuovere, diffondere e valorizzare:
- la cultura automobilistica ed in particolare di riunire tutti i tifosi del pilota Fernando Alonso;
- la conoscenza e divulgazione della cultura automobilistica in genere;
- la funzione sociale di crescita e maturazione umana e civile, anche promovendosi come luogo
di aggregazione e di incontro attraverso l’ideale dell’educazione permanente.
Al fine di perseguire lo scopo istituzionale, l’Associazione potrà:
1. organizzare eventi di pubblico interesse, quali, ad esempio, concerti, seminari, rassegne,
manifestazioni, feste, viaggi e soggiorni turistici ed altre forme legate alla diffusione della
cultura automobilistica;
2. stipulare accordi e collaborazioni con Enti pubblici e privati, organizzazioni umanitarie,
associazioni culturali o altri soggetti privati, che dimostrino interesse a contribuire alla
realizzazione dei progetti al fine di rendere possibile alla più vasta collettività l’accesso alle
manifestazioni ed eventi promossi;
3. realizzare qualsiasi altra attività utile al perseguimento dello scopo istituzionale.

TITOLO III
Soci
ART.4
Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART.5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Gli eventuali rifiuti devono essere motivati.
ART. 6
La qualifica di socio da’ diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
ART. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo (5.00€) stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota va rinnovata ogni anno al costo di 2.00 Euro.

TITOLO IV
Perdita della qualifica di socio
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
ART. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

TITOLO V
Risorse economiche - Fondo Comune
ART.10
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote degli associati;
b) contributi da privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o da prestazioni di servizi agli associati o ai terzi;
e) eredità, donazioni e legati;
f) qualsiasi altra entrata che può pervenire all’Associazione nello svolgimento delle sue attività.
Attualmente il nostro fondo comune è basato solo ed esclusivamente sulle quote degli associati.

Esercizio Sociale
ART.11
L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

TITOLO VI
Organi dell’Associazione
ART.12
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati (destinata a tutti i soci per le decisioni importanti)
b) il Consiglio Direttivo (Eleonora Ottonello, Silvano Lonardo e Dalmazzi Marco)
c) il Presidente (Eleonora Ottonello)

Assemblee
ART. 13
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed sarà convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
ART. 14
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
b) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
c) approvazione di eventuali Regolamenti;
d) deliberazione in merito all’esclusione dei soci.
ART. 15
L’assemblea, di norma, e’ considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 16
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso da spedire via e-mail ai soci almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
ART. 17
L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo
ART. 18
Il Consiglio Direttivo e’ formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione e’ fatta a mezzo posta elettronica da inoltrarsi non meno di dieci giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
Presidente
ART.19
Il Presidente, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 20
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VII
Scioglimento
ART.21
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale
ART.22
Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Genova, 29 maggio 2011
Il Presidente
ELEONORA OTTONELLO


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